C’è il quorum per il referendum costituzionale?
Si sente spesso parlare di referendum costituzionale, ma siamo sicuri di sapere che cosa si intende effettivamente?
Si tratta di uno strumento la cui attuazione si trova disciplinata all’interno dell’articolo 1 della Costituzione e rappresenta la forma più alta di esercizio della sovranità popolare.
In questo articolo cerchiamo di rispondere alle domande più comuni che viene da porsi rispetto a quello che è uno dei concetti cruciali all’interno di tale procedura: il quorum nel referendum costituzionale.
Cos’è il referendum costituzionale
Il referendum rappresenta una delle soluzioni basilari tra quelle messe in campo a livello costituzionale per quanto concerne la democrazia diretta.
Esso permette agli elettori di rispondere a uno specifico quesito senza doversi avvalere di rappresentanti che lo facciano per conto loro. Viene presentata una domanda con una risposta secca: “sì” o “no”.
Per essere valido il referendum necessita del raggiungimento del quorum. Ma non sempre.
Quando viene richiesto il referendum
Il referendum può essere di due tipologie principali. La prima è il referendum ordinario e prevede il raggiungimento del quorum: la presenza alle urne del 50%+1 degli aventi diritto al voto.
La seconda è il referendum costituzionale il quale, come suggerisce la parola stessa, interessa la costituzione. In questo caso si tratta di un referendum senza quorum.
Il referendum costituzionale può essere richiesto nel momento in cui le leggi costituzionali non vengono approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi da parte dei componenti di ciascuna Camera.
Chi richiede il referendum costituzionale
Il referendum costituzionale è no quorum e può essere richiesto in diversi modi. Il più comune è quello che vede la raccolta di almeno 500.000 firme di cittadini aventi diritto di voto (e quindi che hanno compiuto la maggiore età).
Affinché la sottoscrizione risulti valida si rivela indispensabile l’inserimento dei dati anagrafici delle persone che pongono la firma affinché venga indetto il referendum: nome, cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza.
Inoltre, un referendum costituzionale può essere richiesto attraverso la promulgazione da parte di cinque consiglieri regionali, nonché tramite un quinto dei membri di una Camera.
Quorum referendum costituzionale: c’è?
Per quanto riguarda la questione referendum e quorum, uno dei tratti che caratterizzano il referendum costituzionale è proprio il fatto che è no quorum.
È bene tenere presente che prima ancora che al quorum, il referendum costituzionale necessita di passare un controllo di duplice tipo.
Il primo step è puramente tecnico e viene effettuato da parte dell’Ufficio centrale per il referendum. Tale organo è stato istituito in seguito alla Legge n. 352/1970 e si trova presso la Corte di Cassazione.
Il secondo step è redatto da parte della Corte Costituzionale, una misura disposta all’interno del L.cost. n. 1/1953 secondo quanto già previsto nell’articolo 134 della Costituzione. Il parere della Corte interessa l’ammissibilità delle richieste.
I più importanti referendum costituzionali
Il primo referendum della storia italiana del Secondo Dopoguerra ha visto gli elettori votare il 2 e il 3 giugno del 1946 per stabilire la forma di Governo. Stiamo parlando del referendum che ha visto contrapporsi la preferenza per la Monarchia contro quella per la Repubblica.
L’esito è noto: ha vinto la preferenza per la Repubblica con il 54,3% dei voti, contro i 45,7 dei voti andati alla Monarchia.
Un altro evento storico rilevante è stato quello del referendum riguardante la Legge sul Divorzio, avvenuto negli anni Settanta e in seguito al quale è stato disciplinato il nuovo diritto di famiglia.
Le conseguenze sono state la parità dei coniugi a fronte della perdita della patria potestà, nonché la fine delle discriminazioni per i figli nati al di fuori del matrimonio.
Un terzo caso importante di referendum è quello avvenuto nel 1987, a proposito del nucleare; è stato portato avanti dai radicali a un anno dalla tragedia di Chernobyl.
L’esito ha visto la vittoria del sì, dando una svolta che ha cambiato in maniera decisiva l’assetto energetico italiano.
Differenze con altre forme di referendum
Il referendum costituzionale non è la sola formula con cui questo tipo di sovranità popolare diretta è attuabile. Le altre tipologie sono:
- Referendum abrogativo. Permette di abrogare parzialmente o totalmente una legge ordinaria oppure un atto che non presenta forza di legge. È disciplinato all’interno dell’articolo 75 della Costituzione. In caso di vittoria del quesito, è necessario il raggiungimento del quorum per la convalida.
- Referendum consultivo. In questo caso agli elettori è richiesto un parere rispetto alla fusione o creazione di Regioni. È disciplinato dall’articolo 132 della Costituzione.
Un referendum può essere rinviato in un unico caso: il fatto che siano attuate elezioni anticipate. Lo slittamento avviene 365 giorni dopo le elezioni.
Un referendum, senza quorum o con, può essere annullato se la legge contenuta all’interno del quesito viene modificata dal Parlamento e la Corte di Cassazione dà parere favorevole al fatto che le richieste dei sottoscrittori sono state soddisfatte.