Decreto sicurezza su coltelli: le novità
Il Decreto sicurezza obbliga all’applicazione pratica di alcune nuove regole sui coltelli. Regole che hanno posto molti dubbi circa l’applicazione. Vediamo quali sono le problematicità.
Le regole della Sicurezza sui coltelli
Attraverso il decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23, al fine di contrastare il fenomeno dell’uso diffuso dei coltelli soprattutto fra i giovani, il governo ha inasprito le regole sul porto degli strumenti da punta e da taglio atti a offendere.
Regole che hanno posto molte problematicità, prima fra tutte quella che così come è stato posto il decreto potrebbe avere poco o nessun effetto sul fenomeno della delinquenza giovanile ma effetti catastrofici sulle normali attività lavorative che implicano l´uso di lame e affini.
In pratica, il rischio ben più grave, secondo le nuove norme del decreto, sarebbe quello di trasformare in criminali quelli che adesso sono normali muratori, idraulici o carpentieri.
Vediamo quindi di riassumere i contenuti generali della riforma e i loro risvolti pratici.
Il Decreto sicurezza e i coltelli “normali”
Una delle nuove regole prevede un aggravamento delle sanzioni penali per coloro i quali portino senza giustificato motivo fuori di casa un coltello con lama di lunghezza superiore a 8 centimetri. In teoria questo dovrebbe applicarsi a tutti i coltelli, ma con le nuove norme sui coltelli con blocco della lama di lunghezza superiore a 5 centimetri, risulta che l’aggravamento della sanzione riguarda i lama fissa o i coltelli pieghevoli senza blocco della lama, di lunghezza superiore agli 8 centimetri.
Di fatto non cambia nulla per chi porta per lavoro o per diporto questi coltelli e ha con sè il giustificato motivo: che siano piú lunghi o piú corti di 8 centimetri, occorre comunque sempre il giustificato motivo per portarli fuori di casa.
Il Decreto sicurezza e i coltelli “speciali”
Il Decreto sicurezza ha modificato l´articolo 4 bis della legge 110/75 aggiungendo che “la medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti“.
In sostanza, in questi casi, non basta il requisito del porto con giustificato motivo: si è soggetti alla pena per il semplice fatto di averli addosso anche con giustificato motivo. Il termine “strumenti” amplia la categoria degli oggetti pericolosi n maniera generica, includendo qualsiasi oggetto con una lama pieghevole “a un taglio e punta acuta” anche se non hanno aspetto di coltelli veri e propri. Unico limite, quella della lunghezza della lama di 5 centimetri, che deve essere pieghevole e “con meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano“, oppure “a farfalla“.
Ne deriva la considerazione che tutti i pieghevoli con blocco lama sotto i 5 centimetri possono essere portati fuori casa purchè sempre con il giustificato motivo.
La differenza tra “porto” e “trasporto”
Il provvedimento parla esclusivamente di “porto”, di conseguenza in teoria si intende lecito il “trasporto” dei coltelli in questione, ossia di oggetti non immediatamente utilizzabili se trasportati ad esempio al fondo di uno zaino, o dentro una cassetta degli attrezzi.
Gli aspetti critici della normativa sono molti, a partire da quella categoria di lavoratori che abitualmente impiega attrezzi che possono rientrare del divieto assoluto di porto; in secondo luogo, un’altra criticità riguarda la misurazione della lama, se i cinque centimetri riguardano solo la parte affilata o anche il cosiddetto “tallone“. Così come è formulato, il decreto sicurezza sui coltelli sembra inapplicabile alle normali attività quotidiane per molte categorie professionali oltre che per i semplici escursionisti.
